Art. 49.
(Notificazione delle decisioni).

      1. Le decisioni del consiglio regionale in materia disciplinare sono notificate dal segretario o da chi ne fa le veci, entro trenta giorni, all'interessato, al pubblico ministero presso il tribunale territorialmente competente, al procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, al Ministero della giustizia, nonché al consiglio nazionale.